Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) Città metropolitana di Torino (Apre il link in una nuova scheda)

A chi è rivolto

Agli elettori affetti da gravi infermità.

Descrizione

Ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall’abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono chiedere ai Sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà, almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Come fare

Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.

Cosa serve

Gli elettori fisicamente impediti devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il Sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Cosa si ottiene

L'elettore fisicamente impedito ottiene la possibilità di votare presso il proprio domicilio.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.
Alla votazione sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Il Presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Tempi e scadenze

La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Costi

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria e Demografici

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

VOTO DOMICILIARE.pdf [.pdf 72,62 Kb - 09/10/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2025 12:16:00

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